L’illegittima stabilizzazione rende nulla anche la successiva mobilità, con la conseguenza di dover restituire tutte le retribuzioni

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 50 del 24 gennaio 2018

Un soggetto era stato illegittimamente (con dolo) stabilizzato, in assenza del superamento di un pubblico concorso.
Tale illegittimità non poteva dirsi sanata dall’ambigua formulazione del bando interno, poiché tale bando, la cui redazione era stata pure ispirata dal convenuto appariva, anzi, dolosamente preordinata a consentirgli di godere di un’illegittima stabilizzazione.
Tra l’altro lo stesso dipendente sottoscrisse personalmente, in aperto conflitto di interessi, sia il superamento del proprio periodo di prova, sia il nulla osta alla mobilità
Le condotte descritte furono realizzate dal responsabile con l’evidente intento, dolosamente perseguito, di procurarsi un vantaggio non spettante: appare quindi, con tutta evidenza, la sussistenza dell’elemento psicologico necessario a configurare la responsabilità amministrativa del convenuto.
Quindi il comportamento del convenuto ha consentito di creare l’apparenza di una legittima assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di Segretario Direttore D3, presupposto per la mobilità presso l’azienda ospedaliera e per l’erogazione da parte della stessa della retribuzione, e quindi integra danno erariale a causa della mancanza dei titoli necessari all’assunzione: si ravvisa, quindi, il prescritto nesso causale fra la condotta contestata e il danno
L’azione del P.M. è stata ritenuta infine pienamente fondata anche riguardo al quantum della pretesa erariale, riguardante tutte le somme versate dall’azienda danneggiata, quindi anche le ritenute previdenziali e fiscali.

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