Tar Catanzaro, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 214
La formulazione dell’art. 8, l. n. 362 del 1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile, anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata, le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento (Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2017, n. 474; id., sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7336).
Il Tar ha escluso che tale norma possa ritenersi abrogata, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 158, l. 4 agosto 2017, n. 124, il quale, nello stabilire che “i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 7, l. n. 362 del 1991, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli artt. 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”, non può che riferirsi ai soli casi di società per azioni che controllano altre società (disciplinati, per l’appunto, dall’art. 2359 del codice civile, inserito nella sezione V del capo V del titolo V, intitolata “Delle azioni e di altri strumenti”), lasciando quindi fuori dal proprio campo operativo le persone fisiche e le società di persone titolari di farmacia.