TAR Veneto, sentenza n. 88 del 25 gennaio 2018
L’art. 77, comma 4, del d.lgs. 50 del 2016, nella versione vigente all’epoca in cui è stata bandita la gara in oggetto, stabiliva che: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Tale formulazione è senz’altro innovativa rispetto a quella del previgente art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui: “I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, giacché nella suddetta formulazione, la figura del presidente della Commissione non è più espressamente escluso dal divieto in essa contemplato.
Ad avviso del Collegio, proprio tale mancata esclusione nella formulazione della disposizione applicabile alla gara de qua, implica che il RUP non possa essere componente della Commissione giudicatrice nemmeno quale presidente, dovendosi conseguentemente ritenere superata la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti (in senso conforme, cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23.5.2017 n. 325).
La ratio dell’incompatibilità in esame è chiaramente da rinvenirsi nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa, giacché essa mira a preservare la fase della valutazione tecnica delle offerte, da interpretazioni soggettive da parte di chi, in ragione del proprio ufficio, ha congegnato e formalizzato le regole della lex specialis che governano una determinata procedura concorsuale.
In quanto espressione di un principio generale, non può quindi ritenersi che l’efficacia della disposizione appena richiamata sia subordinata all’istituzione dell’Albo previsto al comma 3 del medesimo art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, allo stato non ancora completata.