Proroga tacita dell’appalto: VIETATISSIMO

ANAC, delibera numero 263 del 14 marzo 2018

Un’ASL, con la determinazione di liquidazione di una fattura, motivava il mancato rinnovo esplicito dell’affidamento per la ristorazione per pazienti ricoverati per la presenza di “un’indagine dell’Autorità Giudiziaria relativa al rinnovo contrattuale”, dando atto che comunque l’ATI aveva continuato a prestare il servizio maturando un credito di €. 498.955,46 nei riguardi della stazione appaltante, che la stessa si accingeva a liquidare per pari cifra.
E’ evidente l’assoluta contrarietà alla norma di tale determinazione, sia per ragioni di ordine giuridico, in quanto nella sostanza si è posto in essere un rinnovo tacito per il quale l’ordinamento prevede la sanzione della nullità, sia per ragioni di ordine economico in quanto si stabilisce di liquidare una spesa senza averne assunto precedentemente l’impegno sulla base di un contratto classificato dall’ordinamento come “nullo”; nel merito si indica  che l’art. 57 co. 7 del d.lgs. 163/2006, applicabile alla vicenda, recita: “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”.
La delibera è stata inviata alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per l’eventuale seguito di competenza

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