Anche se il paziente va presso altra struttura, il medico può ancora essere ritenuto ancora responsabile

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 15178 dep 5 aprile 2018

Principio indiscusso, nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale, in tema di colpa professionale medica, l’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia del primo nei confronti del secondo, con conseguente assunzione dell’obbligo di tutela della vita e della salute della persona (così Sez. 4, n. 10819 del 04/03/2009, Rv. 243874). Gli sviluppi fattuali susseguitisi alla instaurazione di tale relazione, non sono suscettibili di escludere la responsabilità assunta dal sanitario nel rapporto con il paziente. Nella sostanza, la funzione di garanzia non può considerarsi rescissa per effetto della circostanza che la paziente non ritornò più dal medico o, per effetto della sua decisione di praticare il Tilt test presso una struttura diversa da quella indicata dal ricorrente. La paziente, benchè avesse deciso di effettuare l’ulteriore accertamento presso un altro ospedale, aveva ottemperato precisamente alle indicazioni dello specialista, confidando nella esattezza della sua diagnosi. Pertanto, non è corretto affermare, come si dice nel ricorso, che il primo medico fu emarginato dalle scelte diagnostiche da effettuarsi. Sul punto, la Corte territoriale, ha correttamente osservato, sulla base delle prove raccolte, che il medico, all’esito della visita specialistica, non palesò la necessità di alcun successivo consulto. Quanto all’esito del tilt test, avendo la giovane avuto contezza del buon esito dell’accertamento, ritenne logicamente confermata la diagnosi dello specialista, che l’aveva rassicurata sulla sua natura benevola.
L’orientamento conforme delle diverse pronunce di questa Corte, nella vigenza della legge richiamata, si è attestato su una linea esegetica che esclude la possibilità di ravvisare la colpa lieve nei casi di violazione del dovere di diligenza. Si è invero affermato che la limitazione di responsabilità prevista in caso di colpa lieve, ai sensi dell’art. 3 legge 8 novembre 2012 n. 189, operando soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida, non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza (così Sez. 4, n. 7346 del 8/7/2014, Rv. 262243; Sez. 4 n. 16944 del 20/3/2015, Rv. 263389). Poiché nel caso in esame viene in rilievo il profilo colposo della negligenza e dell’errore diagnostico è escluso, sulla base dei principi appena richiamati, che possa trovare applicazione l’invocato articolo 3 della legge 189/2012

Comments are closed.