L’interdittiva antimafia vieta in radice ogni esborso di matrice pubblicistica, a prescindere dal procedimento (appalto, concessione, contributo, autorizzazione, ecc…)

Consiglio di Stato, sentenza n. 4922 del 13 agosto 2018

Con riguardo alla rilevanza del provvedimento informativo ai fini della revoca del finanziamento concesso, questo Consiglio di Stato ha già chiarito – sia in sede consultiva (con il parere della sez. I, 17 novembre 2015, n. 497), sia in sede giurisdizionale (con le sentenze della sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565, e 8 marzo 2017, n. 1109) – che anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia e che è pertanto superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.
Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è quindi preclusa al soggetto colpito dall’interdittiva antimafia ogni possibilità di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, stante l’esigenza di evitare ogni “esborso di matrice pubblicistica” in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3)
Resta da aggiungere che l’atto di cui si discute è chiaramente connotato come informativa tipica, per quanto desumibile dalla formula finale in esso contenuta: “la presente informazione ha carattere interdittivo”. Dunque alcuna ulteriore motivazione era richiesta da parte dell’amministrazione quanto al suo automatico recepimento.

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