Per il nuovo reato di corruzione, non è più necessaria una valutazione sull’atto (legittimo-illegittimo) e nemmeno una relazione temporale tra l’atto e l’utilità

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 40344 dep 21 settembre 2018

L’art. 318 cod. pen. contempla nel testo vigente un’unica fattispecie di identico disvalore di «corruzione per l’esercizio della funzione».
Per effetto della riforma della legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla rubrica nonché dal testo dell’art. 318 cod. pen. è scomparso ogni riferimento all’atto dell’ufficio e alla sua retribuzione e, a seguire, ogni connotazione circa la conformità o meno dell’atto ai doveri d’ufficio e, ancora, alla relazione temporale tra l’atto e l’indebito pagamento, con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione per l’esercizio della funzione, è possibile prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o illegittimo, né è necessario accertare l’esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto dell’ufficio (Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261353; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634).
Secondo un’interpretazione condivisa dal Collegio, anche nel testo vigente la fattispecie prevista dall’art. 318 cod. pen. ha un ambito di operatività residuale rispetto alla fattispecie principale della corruzione propria, ricorrendo in tutte quelle ipotesi in cui il mercimonio della funzione non abbia a oggetto atti contrari ai doveri d’ufficio (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266510, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l’omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all’art. cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen.).
Va, peraltro, precisato che la contestazione del reato di corruzione per l’esercizio della funzione, quando indica come termine di riferimento l’esecuzione di specifici atti o di specifiche attività, non implica alcuna valutazione di questi in termini di contrarietà ai doveri di ufficio, e, quindi, non presuppone alcun sindacato sul contenuto degli stessi. E infatti, la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. si distingue da quella di cui all’art. 319 cod. pen., perché è quest’ultima che sanziona la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: solo la figura delittuosa di cui all’art. 319 cod. pen. richiede un sindacato riguardante il contenuto dell’atto; l’ipotesi prevista dall’art. 318 cod. pen., invece, si limita a postulare che la dazione o promessa di dazione indebita rivolta al pubblico ufficiale abbia a oggetto l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza null’altro aggiungere. In questo senso, precise sono le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’art. 318 cod. pen. attiene a «quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del mercimonio della funzione o in cui l’oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell’ufficio», essendo invece applicabile l’art. 319 cod. pen., «quando la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d’ufficio» (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265619, in motivazione, ma anche, tra le altre, Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266510).

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