Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania, deliberazione n.77/2018/PAR
In definitiva, il procedimento contabile di spesa non condiziona il sorgere dell’obbligazione, ma la sua effettività nonché la sua efficacia, laddove, in presenza di obbligazioni ex contractu o comunque nate in base atto di volontà della pubblica amministrazione:
– la scadenza dell’obbligazione (e quindi la sua eseguibilità e la sua imputazione) deve, in assenza di diversa determinazione della parti, ritenersi subordinata al completamento della procedura contabile (artt. 1183 e 1185 c.c.) ed in particolare con la regolare assunzione di impegno ( e copertura finanziaria) come evidenziato dall’art. 191 comma 1 TUEL;
– il creditore, in assenza di impegno e di attestazione della copertura finanziaria, in relazione alla propria controprestazione, ha solo facoltà di eseguire la prestazione (art. 191, comma 1, TUEL), esponendosi, in caso contrario, al rischio di non vedere immediatamente eseguita la controprestazione, sino al completamento della procedura contabile, senza che il ritardo sia imputabile alla pubblica amministrazione, almeno per il necessario spatium adimplendi consentito ex D.lgs. 231/2002 o, addirittura, di vedere il sorgere l’obbligazione direttamente e solo con il funzionario, per effetto della mancanza della legittimazione da immedesimazione organica (art. 191, comma 4 TUEL)
La prenotazione di impegno, a differenza dell’impegno, non ha effetti sostanziali (non condizione l’efficacia e la scadenza della l’obbligazione, con ripercussioni sulla mora debendi o credendi) ma solo un effetto contabile, limitatamente alla prenotazione dello spazio finanziario sullo stanziamento, senza peraltro legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l’impegno non sarà maturato e completamente realizzato (nel caso di fornitura di beni e servizi, il completamento della procedura ad evidenza pubblica che legittima, nelle more, appunto, solo una prenotazione).