Prescrivere farmaci off-label può costituire danno erariale con dolo (quindi non coperto da assicurazione)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 706 del 18 ottobre 2018

Il dr. X effettivamente ha prescritto farmaci c.d. off label a carico del s.s.r. in assenza delle condizioni legittimanti, ossia trattando con tali medicinali pazienti cui non era stata diagnosticata – si badi, necessariamente da medico specialista, come innanzi chiarito – una delle patologie contemplate dalla nota AIFA n. 42 (morbo di paget; particolari neoplasie ossee, ecc.), nè per patologie che, seppur non contemplate nella precitata nota, fossero, però, quantomeno inserite nell’elenco speciale di cui al cennato art. 1, comma 4, l. n. 648/96. Sicchè mancavano le condizioni di legge per l’erogazione a carico del s.s.n., per l’intero importo, dei farmaci prescritti illecitamente apponendo sul ricettario regionale la precitata nota. La tipologia di specialità medicinale in questione e i pazienti indebitamente favoriti sono più dettagliatamente riportati in atti (cfr. note prot. nn. 139482/1 del 15.7.201 e 7964 del 16.1.2017, cit.). Costoro, invero, pure se e laddove rientranti in una delle categorie previste dai cennati artt. 2 e 4, d.m. n. 329/99 (per tale motivo più sopra riportati), non soffrivano, però, di patologie che consentissero loro di essere esentati dal costo dei farmaci prescritti dal X, basati sul veduto principio attivo. Tale condotta di c.d. “inappropriatezza prescrittiva”, determinando, quale causa efficiente, il non dovuto accollo del costo del farmaco a carico delle pubbliche finanze, ha certamente ingenerato il danno erariale per cui si è agito in questa sede e per l’esatto importo calcolato dal Settore farmaceutico, posto che per tutte le prescrizioni s’è acclarato non esservi alcuna delle precitate condizioni alternative idonee a legittimare l’apposizione della “nota 42”. Inoltre l’apposizione sul suddetto ricettario di una nota a.i.f.a. (nella specie: la n. 42), nella consapevolezza dell’assenza delle condizioni legittimanti, integra, dunque, una immutatio veri idonea ad occultare il danno erariale conseguente a tale illecita condotta. Poichè, infatti, siffatta indicazione è possibile solo in relazione a ben precise circostanze presupposte (la ricordata esistenza di una delle patologie previste dalla nota, diagnosticata dallo specialista o l’inclusione della diversa patologia nell’utilizzo off label autorizzato), appare evidente come l’averla compiuta in assenza di queste ultime comporti un “raggiro” dei competenti organi del s.s.r. deputati al controllo delle ricette, volto ad agevolare il paziente.

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