Trasparenza sui rapporti tra imprese e operatori della sanità? La Corte dei Conti dice basta: si usino le banche dati esistenti

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. /14/2018/AUD
Audizione su Proposta di legge A.C.491 “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

La Proposta di legge mira a garantire il diritto alla conoscenza delle transazioni finanziarie intercorrenti tra le imprese fornitrici di farmaci, dispositivi e apparecchiature mediche e di beni e servizi anche non sanitari e i soggetti e le organizzazioni che operano nel settore della salute. Nel ribadire il generale apprezzamento della Corte dei conti su iniziative rivolte al miglioramento della trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in un settore vitale della società che non tollera sprechi e disfunzioni, si deve tuttavia rilevare che la previsione di ulteriori adempimenti burocratici a carico delle imprese rischia di irrigidire gli ambiti di collaborazione tra pubblico e privato, tra imprese e professionisti, fondamentali per lo sviluppo del settore sanitario con particolare riferimento alle attività di ricerca. Nella materia in esame andrebbero privilegiati strumenti e modalità condivise con le imprese e basate su codici di comportamento e forme di autocorrezione, piuttosto che interventi autoritativi sanzionatori che possono incidere sullo stesso rapporto fiduciario tra i soggetti che operano nel settore e gli stessi cittadini. Vanno quindi evitati adempimenti e duplicazioni di attività, tenendo presente che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i medici e i professionisti del SSN, esiste già un regime di comunicazioni obbligatorie e di trasparenza per gli incarichi svolti al di fuori dei compiti di istituto. Peraltro, ulteriori informazioni possono essere tratte dalle banche dati della fiscalità. È necessario, compatibilmente con le finalità della proposta di legge all’esame, scongiurare un aggravio derivante dall’impianto di nuovi oneri burocratici certi a fronte di risultati positivi non esattamente quantificabili.

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