Il 10 novembre è entrato in vigore il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.
Cosa cambia per le pubbliche amministrazioni concretamente? Quali sono i riflessi sui procedimenti in materia di appalti, concorsi e prevenzione della corruzione?
Le più importanti novità per le PP.AA., in sintesi, sono:
1) è cambiato il termine per l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario, prima individuato nel compimento dell’ottantesimo anno di età o con il decesso del soggetto, ora con quello del decorso di cento anni dalla nascita;
2) nel certificato richiesto dalle PP.AA. non si farà menzione delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti ai sensi dell’articolo 167, primo comma c.p. (cioè estinti, in caso di pena condizionalmente sospesa, perchè il soggetto non commette un reato od una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti, rispettivamente cinque anni per i reati e due anni per le contravvenzioni)
3) si introduce il “certificato selettivo” per le PP.AA.
Ma quali effetti avranno tali modifiche?
La modifica di cui al n. 1 dell’elenco precedente, comporterà che nelle verifiche che effettueranno le PP.AA. nei confronti delle imprese (in caso di appalti, ma anche concessioni ed autorizzazioni), sarà inutile nominare amministratore e/o titolare dell’impresa un ottuagenario, perchè le eventuali iscrizioni comunque rimarranno nel casellario.
Il problema era stato segnalato dall’ANAC con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 5 del 29 novembre 2017. In particolare l’Autorità nazionale anticorruzione segnalava la necessità di abrogare la possibilità di cancellazione delle notizie contenute nel certificato del casellario giudiziale in dipendenza del raggiungimento di determinati limiti di età del soggetto interessato, attesa la necessità di disporre di adeguati strumenti atti a verificare agevolmente il possesso dei requisiti di moralità in capo ai soggetti che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e/o richiedono il rilascio dell’attestazione di qualificazione.
Cioè, alcune imprese intestavano l’attività a ultraottantenni, anche pregiudicati, che però al casellario risultavano con “fedina penale pulita”. In caso di aggiudicazioni di appalti, ma anche rilascio di concessioni o autorizzazioni, la P.A. che verificava non riscontrava nessuna condanna penale. Con la modifica in argomento, il “trucchetto” non funziona più
La modifica di cui al n. 2 (e quella di cui al n. 3) interviene su un annoso problema.
Per la partecipazione ai concorsi pubblici (e appalti) si deve autocertificare di non avere condanne penali e carichi pendenti. Se un cittadino va al casellario e richiede il certificato penale, alcune iscrizioni non compaiono, e il risultato è “NULLA”. Se quindi, la persona in questione, torna a casa e compila la domanda dichiarando di non avere precedenti penali, si sente a posto.
Quando la P.A. verifica, invece, nella modalità ad essa consentita (visura diretta), possono risultare alcune iscrizioni, perlopiù di second’ordine. A questo punto si pone il problema: ha dichiarato il falso, quindi deve essere escluso dal concorso e condannato per falso.
Una vicenda abbastanza emblematica e che ha avuto ampia risonanza mediatica, è stata quella di un professore che quando ha sottoscritto il contratto con la scuola, ha dichiarato di non avere precedenti penali. Quando la scuola ha verificato, ha riscontrato un precedente relativo a venti anni prima, quando il professore era ancora un giovinastro che aveva urinato vicino una siepe dopo un concerto. Lui non pensava che quello fosse un precedente penale, poichè se l’era cavata con una “multa”, ma in effetti trattavasi di reato punito con la sola ammenda. Da qui il licenziamento in tronco, anche se poi, in sede giudiziale, si è trovato un accordo per cui il professore ha ripreso il suo posto, ma ha avuto un procedimento disciplinare.
Ora, invece, si prevede espressamente che l’interessato che rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione.
Quindi, nell’esempio di prima, a fronte di un certificato con la menzione “NULLA”, molto probabilmente anche la verifica della P.A. avrà effetti negativi, pure in presenza di precedenti penali (di secondo piano).
La modifica di cui al n. 3 dell’elenco, prevede l’introduzione del “certificato selettivo” per le PP.AA.. Ciò perchè poteva risultare in contrasto con il diritto alla privacy, il fatto che la P.A. potesse verificare qualsiasi precedente penale. Per esemplificare, nel caso di concorsi era in uso presso le PP.AA., come già detto, chiedere la dichiarazione di non avere precedenti penali. In effetti, però, i precedenti penali ostativi all’assunzione nel pubblico impiego, non sono tutti, ma sono alcuni ben specifici. Quindi, se una persona aveva una condanna per abusi edilizi, magari lievi (es. una tettoia in legno), o lo dichiarava (e a volte la P.A. lo estrometteva dal concorso), oppure taceva e si esponeva al rischio di un’imputazione per falso. Parte della giurisprudenza aveva dichiarato legittimo tale operato, con la motivazione che la P.A. può verificare la complessiva “affidabilità” di un soggetto, ma tali pronuncie prestavano il fianco a più critiche.
Da oggi (o meglio da quando tale possibilità sarà implementata tecnicamente e saranno stipulate le necessarie convenzioni) la P.A. dovrà chiedere il “certificato selettivo”, cioè quel certificato che attesti l’esistenza di taluni precedenti penali rilevanti ai fini del provvedimento amministrativo da adottare (ammissione a concorsi, appalti, ecc…).