Le prove illegittimamente acquisite non possono essere usate nemmeno nel processo tributario

Corte di Giustizia, sentenza del 17 gennaio 2019, causa C-310/16

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi.
Cfr anche Corte di Cassazione, sentenza n. 959 del 17 gennaio 2018

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