TAR Lazio, 425 del 14 gennaio 2019
La vicenda riguarda una società che ha formulato prima istanza di accesso ex art. 22 L. 241/1990, e successivamente, in seguito a parziale rifiuto, istanza di accesso civico. Quando l’accesso civico è stato negato, ha proposto ricorso.
La P.A. ha subito eccepito la tardiva impugnazione, ma il TAR non ha accolto l’eccezione, poichè, rispetto all’istanza di accesso civico, il ricorso non era tardivo.
Ma di seguito, ha pure rigettato il ricorso della ditta, poichè il diritto di accesso civico trova delle limitazioni in materia di appalti, limitazioni che potrebbero, invece, non sussistere in caso di istanza di accesso ex L. 241/1990. Di seguito come si è espresso il TAR
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’istituto dell’accesso civico generalizzato non trova applicazione con riferimento agli “atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”, secondo la formulazione utilizzata dall’articolo 53, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 18 luglio 2018, n. 197; nello stesso senso TAR Marche, 18 ottobre 2018, n. 677).
In altri termini, l’accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla legge n. 241 del 1990. In tale ambito non trova perciò applicazione l’istituto dell’accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nel richiamato articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
D’altro canto, come pure rimarcato nella pronuncia ora richiamata, l’esclusione dell’applicazione dell’accesso generalizzato manifesta una propria e ben precisa ratio, tenuto conto della circostanza che la disciplina dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici costituisce un “complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate”. La scelta del legislatore è, perciò, giustificata dalla considerazione che “si tratta pur sempre di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e, dall’altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di cui al comma 2, lett. c), dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013), specie quando tali interessi, dopo l’aggiudicazione, vanno a porsi su di un piano pari ordinato – assumendo la connotazione di veri e propri diritti soggettivi – rispetto a quelli della stazione committente” (così ancora TAR Parma, n. 197 del 2018, cit.).