Il beneficiario dei reati di abuso d’ufficio o rivelazione del segreto d’ufficio, non concorre di per sè nel reato

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 14380 dep 2 aprile 2019

Ai fini del concorso dell’extraneus nel reato di rivelazione del segreto di ufficio, va dato atto dell’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, più rigoroso, secondo il quale è necessario che l’extraneus non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione. Tale indirizzo, esclude che sia sufficiente ad integrare il reato, per il soggetto che la riceve, la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto, salvo che il soggetto non qualificato, invece di limitarsi a ricevere la notizia, abbia indotto o istigato ad attuare la rivelazione indebita (Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786 – 01; Sez. 6 sent. n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; Sez. 6 n. 47977 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752; Sez. 1 n. 27231 del 30/06/2015; Sez. 1 n. 5842 del 17/10/2011, Barranca, Rv. 249357). Nemmeno, peraltro, il provvedimento impugnato ha esposto di aderire a diversa opzione ermeneutica che sostiene la punibilità di colui che abbia ricevuto la notizia. Si tratta di indirizzo relativo al caso dell’estraneo che non abbia direttamente sollecitato la rivelazione dall’agente ed abbia trasmesso a terzi la notizia stessa che abbia conservato il suo carattere segreto (Sez. 6 sent. n. 39428 del 31/03/2015, Berlusconi, Rv. 264782; Sez. 6 sent. n. 42109 del 14/10/2009, Pezzuto, Rv. 245021; Sez. 6, sent. n. 15849 del 26/02/2004, Iervolino, Rv. 229344).
Ad analoghe considerazìoni deve giungersi in relazione al contestato concorso del privato nel reato proprio di abuso di ufficio, tenuto conto dell’indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, ai fini della configurabilità del concorso del privato, destinatario dell’ingiusto vantaggio patrimoniale di cui all’art. 323 cod. pen. All’uopo, infatti, è stata reputata necessaria la dimostrazione che questi abbia posto in essere una condotta causalmente rilevante nella realizzazione della fattispecie criminosa, partecipando con comportamenti diretti a determinare o ad istigare il pubblico ufficiale, ovvero accordandosi con quest’ultimo, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino l’intesa col pubblico funzionario o, comunque, eventuali pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo (Sez. 6, n. 33760 del 23/06/2015, Lo Monaco, Rv. 264460 – 01; Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014 Savini, Rv. 260031 – 01; Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione, Rv. 238029 – 01; Sez. 6, n. 2844 del 01/12/2003 – dep. 2004, Rv. 227260 – 01Sez. 6, n. 8121 del 29/05/2000, Margini, Rv. 216719 – 01; Sez. 6, n. 2140 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201841 – 01).

Comments are closed.