Anche la semplice autorizzazione, senza accreditamento, di una struttura sanitaria, deve essere compatibile con la programmazione regionale

TAR Catanzaro, ordinanza n. 819 del 15 aprile 2019

Per essenziali ragioni, che attengono non solo alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettività (art. 32 Cost.), ma anche alla tutela della concorrenza, l’autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie che non sono in regime di accreditamento, ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, deve necessariamente restare inserita nell’ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l’armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l’accessibilità ai servizî e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture; è pertanto illegittimo l’operato dell’amministrazione allorché, a seguito dell’annullamento per difetto di motivazione del provvedimento di diniego, venga concessa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività socio-sanitaria in assenza di accertamenti circa la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture

 

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