Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Molise, sentenza n. 22 del 11 luglio 2019
I presunti comportamenti illeciti rimproverati ai direttori di un’ASL sarebbero consistiti: nell’aver provveduto al pagamento della retribuzione di risultato per l’anno 2009 con metodo c.d. “a pioggia” e indistintamente, per cui sarebbero state corrisposte indennità pro capite per € 1.503,70 per i dirigenti dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria; € 4.609,85 per i dirigenti dell’Area Sanitaria non Medica; ed € 3.361,80 per i dirigenti dell’Area PTA, in assenza di previa assegnazione degli specifici obiettivi da raggiungere e dell’indispensabile processo di verifica e valutazione del livello del loro raggiungimento, come prescritto dal vigente quadro normativo e senza tenere minimamente conto delle valutazioni del Nucleo di Valutazione effettuate sui singoli dirigenti.
La Procura riportava stralcio dei provvedimenti, in cui, nonostante il divieto, si affermerebbe che “in mancanza di conferimento di obiettivi specifici la retribuzione di risultato vada corrisposta in quote non differenziate a tutto il personale dipendente … procedendo soltanto a decurtazioni nei seguenti casi: per coloro che hanno meno di 25 giorni lavorativi; per i giorni di assenza dal servizio ex L. n. 388/2000, art. 80; per astensione facoltativa ex L. 1204/71; per la casistica di cui all’art. 24, co. 6, CCNL del 5.12.1996 e per aspettativa senza assegni; per i dipendenti che percepiscono la retribuzione di risultato da parte degli Enti presso i quali sono comandati; per i dipendenti a rapporto non esclusivo”.
E’ indubbio, quindi, che la retribuzione di risultato debba essere strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi prestazionali imprescindibilmente prefissati (co. 1, art. 65 cit.) e corrisposta, sempre a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all’unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento, totale o parziale, del risultato (art. 65, co. 8).
Il collegio ha ricordato, che la retribuzione di risultato e la produttività, dunque, sono corrisposte solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui compete la verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
Conclusivamente, per i motivi suesposti, il Collegio ha ritenuto che l’attribuzione di tale emolumento, dal carattere premiale, postuli l’indefettibile binomio obiettivo/risultato (Cass. Sez. L., n. 14949/2015), non essendo suscettibile di corresponsione automatica in caso di assenza della previa specifica indicazione degli obiettivi da conseguire e/o della concreta verifica del loro livello di raggiungimento (in termini, Cass. Sez. L. n. 9392/2017 e Sez. Giur. Basilicata n. 48/2016, ivi richiamata). Invero, l’assenza di programmazione degli obiettivi e la mancata verifica del risultato da parte del nucleo di valutazione determina un’illecita erogazione “a pioggia” dell’incentivo, che manifesta “con immediatezza il palese contrasto con le finalità incentivanti che rappresentano il fondamento logico stesso della “retribuzione di risultato” (cfr. Sezione Lombardia, sentenza n. 457/2008, richiamata in Sez. Calabria, n. 46/2016), non correlandosi (detta erogazione) ad una prestazione sinallagmatica (Sez. II App., n. 298/2012 e n. 241/2018).