Consiglio di Stato, parere n. 2627 del 17 ottobre 2019
Come già rilevato nel precedente parere reso sulla bozza delle seste linee guida, l’adozione di siffatto tipo di linee guida, anche se non vincolanti, è particolarmente opportuna in una materia, come quella oggetto di studio, che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi e applicativi. Tale conclusione sembra, peraltro, condivisa dall’Anac che, nel formulare il quesito, ha evidenziato “che con le Linee guida in parola, l’Anac non ha inteso adottare un atto vincolante e con valenza precettiva, attuativo-integrativa della norma primaria, ma ha ritenuto di contenersi entro i limiti de una disciplina interpretativa e di indirizzo operativo”.
Sul secondo quesito – con cui si chiede di “accertare quale valore ed efficacia abbiano le predette linee guida non vincolanti nei confronti delle amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nell’azione amministrativa” – il Collegio reputa che le stesse, in ragione dell’autorevolezza dell’autorità emanante, impongano alle amministrazioni di motivare congruamente sulle ragioni per cui eventualmente decidano di non seguire la soluzione interpretativa proposta con le più volte richiamate linee guida Anac non vincolanti. Ferma l’imprescindibile valutazione del caso concreto, quindi, le amministrazioni potranno non osservare le linee guida se la peculiarità della fattispecie giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’Anac ovvero se, sempre la vicenda puntuale, evidenzi eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa. Al di fuori di queste ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, applicando i principi giurisprudenziali sperimentati con riguardo alla violazione delle circolari. Ciò, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis, parere Commissione speciale 2 agosto 2016, n. 1767 e, in particolare, punto 5.3).