In presenza di dichiarazione recanti condanne, la “non esclusione” è già un giudizio implicito che non necessita di motivazione

Consiglio di Stato, sentenza n. 7506 del 4 novembre 2019

X ha fornito la dichiarazione completa e puntuale delle penali occorse, ascrivibili a fatti rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ciò in effetti costituiva adempimento sufficiente a rendere edotta la stazione appaltante delle informazioni necessarie per le sue valutazioni.
Il processo decisionale della stazione appaltante, quindi, non è stato in alcun modo influenzato da falsità, inesattezze o reticenze dichiarative; la sentenza appellata ha poi fatto corretta e coerente applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in subiecta materia, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità (cfr. Cons. di Stato, III, 5 settembre 2017, n. 5192; III, 29 agosto 2018, n. 5084; V, 2 marzo 2018, n. 1299).
In particolare, a ragione la sentenza di primo grado ha ritenuto sufficiente, in caso di ammissione della concorrente (e, quindi, di ritenuta insussistenza del grave errore professionale), anche un giudizio implicito ad opera della stazione appaltante: la motivazione della “non esclusione” non è, dunque, dovuta quando l’Amministrazione aggiudicatrice abbia (anche implicitamente) valutato come non rilevanti gli elementi a propria disposizione (e non configurabili la grave negligenza o malafede o il grave errore professionale), a fronte della possibilità comunque riconosciuta al giudice di vagliare eventuali irrazionalità o incongruenze della decisione adottata.
Orbene, nel giudizio discrezionale della Provincia che ha condotto all’ammissione del X non v’è traccia delle asserite illogicità né affiorano nella fattispecie de qua errori o travisamento sui fatti dichiarati.
I due precedenti dichiarati dalla concorrente (concernenti una condanna del 2015 alla sola pena pecuniaria della multa per il reato di lesioni colpose commesso il 19 dicembre 2007 per l’infortunio sul lavoro di un dipendente e una sentenza irrevocabile del 2009 per reati in materia ambientale) sono, infatti, risalenti nel tempo, risultando pure in entrambi i casi valutabile, ai fini dell’esclusione della fattispecie del grave errore professionale, la condotta posteriore alla commissione dell’illecito (posto che, nel caso delle lesioni, il trasgressore aveva risarcito il danno patito dal dipendente prima ancora dell’emissione della sentenza, mentre con riguardo ai reati ambientali accertati con sentenza definitiva sono stati interamente assolti gli obblighi di bonifica e sono stati pure concessi i benefici della sospensione condizionale).

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