CTR Toscana, Sentenza n. 1441 del 17 ottobre 2019
L’irritualità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale. Tale principio, enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23620/2018, si applica anche alle notifiche telematiche sia con file di tipo “.doc” che di tipo “.pdf”. Nel caso in esame il contribuente aveva, inoltre, eccepito il difetto della prova che il proprio indirizzo pec fosse stato legittimamente estratto dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. In merito a tale ulteriore doglianza la CTR toscana ha ritenuto sufficiente la produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della visura camerale per dimostrare la corrispondenza dell’indirizzo pec depositato dal contribuente presso la Camera di Commercio, e risultante dal sito INIPEC, con quello presso cui è stata effettuata la notifica.