Corte dei Conti, seconda sezione centrale di Appello, sentenza n. 449 del 6 dicembre 2019
Il sig. X era stato convenuto in giudizio nella qualità di dirigente p.t. della Provincia, per essere condannato al pagamento, in favore dell’Amministrazione di appartenenza, del complessivo importo di euro 125.583,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
La contestazione erariale faceva riferimento ai rapporti intrattenuti con la società “omissis”, alla quale il X, con determina n. 1600 del 15 maggio 2008, aveva affidato il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni elevate per violazioni al codice della strada relativamente al periodo 28 maggio 2008 – 31 dicembre 2009, riconoscendo alla stessa un aggio pari all’8,89%.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza era, inoltre, emerso che il X, dall’ottobre 2006 all’ottobre 2011, aveva svolto attività di collaborazione coordinata e continuativa a favore della suddetta concessionaria, percependo il compenso di € 56.423,00, di cui € 20.277,00 durante il periodo di efficacia della determina n. 1600/2008, con la quale aveva affidato il servizio di riscossione. Tanto premesso, il requirente contabile contestava € 56.423,00, in relazione ai compensi che il X aveva ricevuto dalla “omissis” per l’incarico di collaborazione, svolto in assenza di autorizzazione e senza averne riversato l’equivalente nella casse della Provincia, così violando i doveri di servizio introdotti dall’art. 53, commi 6, 7 e 7 bis, del d.lgs.165/2001. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione territoriale condannava il convenuto al pagamento della sola somma di € 56.423,00, mentre respingeva la domanda per il danno da “tangente”. La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, ha confermato la sentenza di condanno