Il mancato superamento del periodo di prova, pregiudica anche un successivo incarico nella PA

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 15/2020/PREV

Il potenziale pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione, nel delicato settore dell’istruzione scolastica, derivante dall’adozione del decreto di nomina a dirigente di un istituto scolastico di un soggetto già dispensato dal medesimo incarico per dimostrata incapacità “di applicare concretamente gli apprendimenti teorici circa il ruolo dirigenziale e la sostanziale violazione del profilo come disciplinato dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001” (cfr. la parte motiva del provvedimento prot. n. 14424 del 29 agosto 2013 dell’Ufficio regionale scolastico per l’Emilia-Romagna), a distanza di pochi mesi dalla sentenza della Corte di cassazione (12 luglio 2019, n. 18810) che ha definitamente confermato la correttezza del provvedimento medesimo, appare particolarmente evidente a causa dell’identità del profilo professionale dell’incarico da conferirsi con quello dell’incarico dirigenziale che ha dato luogo alla precedente risoluzione del rapporto di lavoro. In conclusione, anche per il caso del precedente licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, trattandosi di una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento.

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