Corte di Cassazione, ordinanza n 1143 del 20 gennaio 2020
Il ricorso è inammissibile perché affetto da nullità a sua volta dovuta al potenziale conflitto d’interessi tra l’avvocato e la rappresentata.
La procura quindi è nulla, con la conseguenza che è nullo e, per questo, inammissibile, il ricorso proposto.
Va ribadito il principio di diritto per cui nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la difesa in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio (Cass., 25/09/2018, n. 22772)