Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n 132 del 27 agosto 2020
Il procedimento per la valutazione dei dirigenti in servizio presso l’ente territoriale nell’anno 2011 sarebbe stato attivato secondo le regole interne previste dall’amministrazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale e contrattuale di categoria, ma sebbene fossero emerse, nel corso dell’attività istruttoria in fase di svolgimento presso il Nucleo di Valutazione, gravi problematiche (esplicitate nei Verbali n.6 del 12.3.2012 e n.9 del 23.5.2012) in ordine alla sostenibilità dei criteri valutativi presentati dall’amministrazione con riguardo alla posizione di ciascun dirigente (compendiati in apposite schede di valutazione), nondimeno il vertice della Provincia avrebbe impresso un’accelerazione al procedimento e senza attendere la definizione dell’istruttoria in corso, lo avrebbe concluso – previa modificazione delle schede di valutazione – applicando indiscriminatamente il massimo punteggio possibile (900 punti a tutti i dirigenti)
La responsabilità amministrativo – contabile che si accerta in questa sede non dipende tuttavia dalla circostanza che fosse necessario o meno l’intervento del Nucleo di Valutazione.
Come riscontrabile in tutte le 18 fattispecie di responsabilità azionate dalla Procura Regionale il danno erariale risulta cagionato per aver dato corso, a seguito della definizione della procedura (Determinazione n.750 del 23.5.2012 del Settore Finanziario), al pagamento di somme premiali allineate al massimo possibile senza alcuna ragionevole motivazione in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali.
L’illiceità dell’erogazione del trattamento stipendiale accessorio (in particolare dell’indennità di risultato dirigenziale) in assenza di una differenziazione basata sull’analisi dei risultati gestionali costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti (tra i tanti pronunciamenti, si vedano Corte dei conti, Sez. I App. n.241/2018; id. sez. III App. n.609/2016; id., Sez. Puglia, n.217/2019; id., III App., n.301/2015; id, Sez. Veneto, n.481/2009), con conseguente perfezionamento, nel caso di specie, di un’ipotesi di responsabilità erariale.