Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 87/2020/PAR
Ribadito il principio di carattere generale del divieto di corresponsione di compensi ai componenti il Consiglio di amministrazione di una ASP, occorre peraltro richiamare quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, citata anche dal Comune richiedente, ed alla quale questa Sezione regionale è tenuta a conformarsi.
In tale delibera, il giudice contabile in sede nomofilattica ha risolto un’apparente aporia del sistema, nel quale convivono norme a prima vista inconciliabili: da un lato l’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, più volte citato, che nega la corresponsione di compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione di una azienda speciale; dall’altro, l’art. 1, comma 554, l. n. 147/2013 (sopravvenuto) che, invece, prevedendo la decurtazione di tali compensi in presenza di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti al 2015, presuppone la titolarità dei compensi stessi in capo ai componenti degli organi collegiali di aziende speciali. Il parametro individuato dalla Sezione delle autonomie per determinare la remunerabilità della partecipazione agli organi collegiali è quello della effettiva ricezione del contributo pubblico da parte dell’Azienda speciale.
Secondo la Sezione, pertanto, il principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi del citato art. 6, andrebbe affermato allorché l’azienda speciale “viva” effettivamente delle risorse dell’ente locale, ricevendone in concreto contributi; allorché invece essa non abbia di fatto usufruito di contributi a carico delle finanze pubbliche, è ammissibile la corresponsione di un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione, compenso che sarà tuttavia soggetto alla decurtazione prevista dall’art. 1, comma 554, l. 147/2013, laddove ne ricorrano i presupposti.
Al fine di orientare verso la corretta applicazione dei principi enunciati, la Sezione delle Autonomie ha avuto peraltro cura di chiarire che “la nozione di ‘contributi a carico delle finanze pubbliche’ di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio”. Così delineati i principi giurisprudenziali rilevanti in materia, al fine di determinare l’ammissibilità o meno di un compenso per la partecipazione al consiglio di amministrazione (al di là del gettone di presenza non eccedente i 30 euro a seduta, che è già previsto nel caso di specie), spetterà al comune istante verificare se, in concreto, l’ASP usufruisca di contributi a carico delle finanze pubbliche, tenendo a tal fine presenti sia le affermazioni della Corte costituzionale nella pronuncia sopra richiamata (la nozione di contribuzione pubblica copre, oltre alle erogazioni finanziarie propriamente dette “qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”), sia le precisazioni della Sezione delle autonomie (dai contributi pubblici sono esclusi i fondi di dotazione e le erogazioni a titolo di contratto di servizio). Tale verifica circostanziata dovrà essere condotta tenendo conto anche di quanto previsto dagli atti amministrativi che regolano la vita dell’ASP ed i suoi rapporti con l’Ente.