Falsa dichiarazione in materia di incompatibilità: dopo oltre 10 anni travolti il titolo di studio e gli incarichi successivi

AULS di Ferrara, determina n. 1138/2021

Il Dott. X, già medico specializzato in medicina generale, è stato dichiarato decaduto dal diploma in medicina generale avendo contestato l’Amministrazione una dichiarazione non veritiera in ordine allo svolgimento, contestualmente al corso triennale, di attività professionale (da febbraio 2010 a settembre 2012).
Con ricorso, notificato l’08/01/2016 il nominato ha impugnato tutti i provvedimenti.
Già il TAR aveva argomentato che L’ammissione al corso e allo svolgimento degli esami finali è stata consentita unicamente in ragione del contenuto delle dichiarazioni rese ex D.P.R. 445/2000 dallo stesso Dr. X (in data 2/3/2010 e 10/12/2012 con le quali si impegnava ad espletare a tempo pieno le attività corsuali dichiarando al contempo di l’insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 11 D.M. 7 marzo 2006), di guisa tale che l’accertamento –anche dopo il conseguimento del titolo- della sopra illustrata situazione di incompatibilità (al pari di quanto avviene nelle ipotesi di successivo accertamento dell’assenza di requisiti di idoneità morale o di pregiudizi penali o, più in generale, la carenza di condizioni di legittimità) legittima l’Amministrazione alla adozione del provvedimento di decadenza: che non costituisce affatto esercizio ex novo del potere di già consumatosi controllo amministrativo sulle dichiarazioni rese dal ricorrente, ma una diretta conseguenza prevista dalla legge.
Secondo la peculiare prospettazione del ricorrente, il conseguimento del diploma non potrebbe essere considerato come beneficio derivante dalla contenuto delle dichiarazioni rese. In nessun caso sarebbe prevista la decadenza dal diploma di specializzazione già conseguito.
L’ardita prospettazione del ricorrente è stata valutata priva di pregio considerato che in base all’art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza da tutti i benefici eventualmente conseguiti: e tra questi non può non rientrare anche l’utilità finale, il bene della vita, ossia il Diploma travolto dagli effetti della mendace dichiarazione (più volte) resa ex D.P.R. 445/2000.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, confermando la decisione di prime cure, ha ha definitivamente dichiarato decaduto il Dott. X, dai benefici conseguiti e quindi dal conseguimento del diploma del Corso di Formazione Specifica di Medicina Generale, disponendo la cancellazione dalle Graduatorie Regionali dell’Emilia Romagna, e di conseguenza, per mancanza degli specifici e necessari requisiti, decaduto dall’incarico di Medico di Medicina Generale titolare nel Settore dell’Assistenza Primaria precedentemente assegnato dall’Azienda U.S.L.

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