Non contrasta con il diritto europeo il reato di autoriciclaggio

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 2 settembre 2021, causa C‑790/19

Il 15 novembre 2018, il Tribunale superiore di Brașov, Romania, ha condannato LG a una pena detentiva di 1 anno e 9 mesi, con sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, per il reato di riciclaggio di capitali, per 80 atti materiali commessi tra il 2009 e il 2013. I capitali interessati derivavano da un reato di evasione fiscale commesso da LG. I procedimenti penali relativi a suddetto reato di evasione fiscale sono cessati dopo il rimborso da parte dell’interessato degli importi dovuti.

Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che l’autore del reato di riciclaggio di capitali, che è per sua natura un reato di conseguenza derivante da un reato principale, non può essere quello di suddetto reato principale.
Una siffatta interpretazione deriverebbe dal preambolo e dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849 nonché da un’analisi sui piani grammaticale, semantico e teleologico dell’espressione «effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa» che avrebbe senso solo se l’autore del reato principale fosse diverso da quello del reato di riciclaggio di capitali. Inoltre, l’ultima parte della frase di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849 («o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni») presenterebbe un legame non con l’autore del riciclaggio di capitali, ma con quello del reato principale.
Peraltro, secondo tale giudice, ritenere che l’autore del reato principale possa anche essere quello del reato di riciclaggio di capitali equivarrebbe a violare il principio del ne bis in idem.
Per questi motivi, la Curtea de Apel Brașov (Corte di appello di Brașov, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il testo menzionato debba essere interpretato nel senso che la persona che commette l’attività materiale che costituisce il reato di riciclaggio è sempre una persona distinta da quella che commette il reato di base (il reato presupposto, dal quale proviene il denaro oggetto dell’atto di riciclaggio)».


La Corte (Seconda Sezione) in proposito ha dichiarato:
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi.

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