L’avvocato è negligente per omesso svolgimento di un’attività? Il giudizio equitativo sul risarcimento deve comunque essere motivato

Corte di Cassazione, sentenza n 23434 del 25 agosto 2021

Nella fattispecie in questione, la motivazione del Tribunale si esaurisce solo nel richiamo alla giurisprudenza in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente. In tal caso, infatti, opera la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile” da applicarsi non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (Sez. 3, Sent. n. 25112 del 2017). Una volta stabilito che il danno da risarcire corrispondeva al probabile esito positivo della richiesta di risarcimento del danno per l’incidente stradale di cui al mandato professionale, il Tribunale aveva l’obbligo di motivare la liquidazione equitativa, indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, criteri ed elementi rispetto ai quali doveva fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione, pur senza essere tenuto a una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi valorizzati (Sez. 3, Sent. n. 3191 del 14/02/2006).

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