Gli accordi transattivi conclusi dall’amministrazione non possono inibire il potere del giudice contabile

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 3 del 24 gennaio 2022

A parere dei difensori, il convenuto avrebbe integralmente risarcito i danni patrimoniali e non patrimoniali mediante il pagamento della somma di € 51.001,28, come attestato dal Comune con apposita determinazione, con la quale si sarebbe dichiarato “totalmente soddisfatto”, precisando di non avere “più niente da pretendere”.
Ne conseguirebbe secondo il difensore (non l’improcedibilità, inammissibilità o improponibilità, ma) l’infondatezza nel merito della domanda.
La tesi difensiva non può essere condivisa.
Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile, “la Procura regionale è la sola investita del potere di promuovere l’azione erariale”, sicché “gli accordi transattivi conclusi dall’amministrazione non potrebbero valere in alcun modo ad inibire il potere del giudice contabile di pronunciarsi sui presupposti della responsabilità e sulla quantificazione del danno, anche in forza dei limiti sanciti dal codice civile con riguardo ai diritti indisponibili (art. 1966 c.c.)” (Sez. I Centr. App, sent. n. 156/2021; in termini analoghi, ex plurimis, Sez. II Centr. App., sent. n. 621 del 2018).
La soluzione non può essere diversa nell’ipotesi in cui la volontà delle parti, invece che venire cristallizzata in un vero e proprio contratto di transazione, si esprima o con altre formule o per facta concludentia, mediante una determinazione unilaterale dell’amministrazione seguita dall’accettazione e/o dal pagamento ad opera dell’obbligato. Anche in questi casi, infatti, una diversa conclusione scardinerebbe la rigorosa tutela dei diritti indisponibili apprestata dal legislatore; inoltre, l’amministrazione inciderebbe di fatto sull’azione di responsabilità amministrativo – contabile, attribuita in via esclusiva al PM erariale.

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