E’ reato violare il divieto del dirigente scolastico di sospensione dalla scuola per motivi di salute pubblica (minore non vaccinato)

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 2885 dep. 26 gennaio 2022

Ai due genitori era contestata in concorso, la violazione dell’art. 650 c.p. per inosservanza del provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica emesso nei confronti della minore dal dirigente competente, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, per inosservanza dell’obbligo vaccinale.

La Corte di Cassazione, confermando la legittimità del decreto penale, ha stabilito che non appare controvertibile che il provvedimento adottato dal dirigente scolastico trovi la sua fonte legale nella norma primaria di cui al disposto dei commi 1 e 3 del citato art. 3 D.L. n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, in quanto la previsione del dovere gravante (“sono tenuti”) sui dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e sui responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie di richiedere, all’atto dell’iscrizione del minore, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la presentazione di idonea documentazione comprovante l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie indicate dalla legge (ovvero le ragioni di esonero, omissione o differimento delle stesse, nei casi previsti), come requisito di accesso all’istituto scolastico, postula e legittima il conseguente esercizio del potere di escludere, con provvedimento motivato, l’ammissione del minore i cui genitori non abbiano adempiuto alla prescrizione di documentare il possesso del requisito a cui la legge subordina la frequentazione scolastica, così come precisato dalla normazione secondaria di cui alle circolari ministeriali richiamate nel ricorso del pubblico ministero, aventi natura essenzialmente esplicativa di comportamenti doverosi già ricavabili dalle citate norme di legge.
Parimenti indiscutibili appaiono la legittimità del contenuto del provvedimento, corrispondente a un diniego di accesso logicamente consequenziale alle evidenziate previsioni di legge e alle finalità con esse perseguite, nonché le ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica che ne hanno giustificato l’emissione, in quanto oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico che connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche.

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