Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 39 del 3 marzo 2022
Dall’ordinamento è ricavabile un principio quantomeno di tendenziale possesso del requisito del titolo di studio della laurea, ai fini del conferimento di un incarico la cui remunerazione sia parametrata a quella dirigenziale.
Si deve ritenere che possano essere fatte salve specifiche situazioni in cui la comprovata ed eccezionale qualificazione professionale degli interessati, per come desumibile dal curriculum, sia idoneo a superare tale mancanza, ma anche tale circostanza deve essere adeguatamente motivata.
In generale, infatti, come osservato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 9 marzo 2012, n. 53), anche ritenendo che non costituisca requisito condizionante la nomina in una delle posizioni di staff il possesso della laurea, simili forme di diretta collaborazione sono il prodotto di scelte operate sulla base di criteri di tipo fiduciario, che tengono ovviamente conto della peculiarità dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto intercorrente con l’organo politico, ma non possano avvenire soltanto in considerazione del predetto rapporto definito intuitu personae.
Conseguentemente, non risulta ammissibile che il relativo conferimento avvenga in totale assenza di criteri selettivi in grado di valorizzare le indispensabili professionalità e competenze (così la giurisprudenza contabile, tra cui Sezione II centrale Appello, 244 del 2019, cit. e, negli stessi termini, ancora più di recente, sempre la Sezione II centrale Appello, 1 marzo 2021, n. 67).
Nel caso di specie, è invece dato rilevare quanto segue.
Come argomentato nell’atto di citazione, per le nomine contestate risultano gravemente violati i requisiti soggettivi per ritenere legittima l’attribuzione di un trattamento economico equiparato a quello dirigenziale. Tale affermazione vale sia in sé e per sé (per la carenza del titolo di studio della laurea, come detto a prescindere dall’affermazione ex professo di tale obbligo), sia per l’impossibilità di desumere aliunde elementi idonei a far evidenziare, in capo ai nominati, requisiti idonei a superare la presunzione di inidoneità. E infatti:
– per l’incarico conferito a X risulta irrilevante il possesso del requisito dell’iscrizione nell’Albo dei giornalisti, in quanto non certo sufficiente di per sé a giustificare l’incardinamento in posizione apicale;
– per l’incarico conferito a Y l’inidoneità dell’inquadramento appare radicale, trattandosi di soggetto in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore. Contrariamente a quanto asserito, in particolare, dalla difesa della convenuta B, non si palesano come conferenti né il possesso del requisito dell’iscrizione nell’Albo dei giornalisti, né le esperienze esternate nella determinazione dirigenziale. Per quanto concerne il primo requisito può essere infatti ribadito quanto sopra già affermato in relazione a X.
Le esperienze professionali allegate, invece, a una concreta analisi si rivelano essere in realtà semplicemente incarichi di carattere essenzialmente politico o partecipativo, non certo analoghi a quelli svolti da un dirigente. Peraltro, in tale obiezione è ammesso che la determinazione reca, tra i motivi del conferimento, la pregressa collaborazione con il sindaco nel precedente incarico di presidente della Provincia. Paradossalmente, tale difesa riconosce che, anziché nel riconoscimento del “valore aggiunto”, più volte menzionato, il fondamento insito nelle nomine contestate è rinvenibile nella sola necessità di gratificare soggetti connotati dal possesso di un rapporto fiduciario con il sindaco