Gli incentivi tecnici solo ai dipendenti; sono esclusi i politici

Corte dei Conti,  Sezione regionale di controllo per la Lombardia,  deliberazione n 240 del 6 luglio 2026

Il Sindaco del Comune di Parre (BG) ha formulato richiesta di parere per sapere se, in caso di nomina del Sindaco quale Responsabile del servizio tecnico – ex art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000- e quale Responsabile Unico del Progetto – RUP – per i lavori pubblici, sia ammissibile, alla luce dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, dell’allegato I.10, del parere del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – n. 3349/2025 e dei principi dell’ordinamento degli enti locali, la corresponsione al Sindaco degli incentivi per le funzioni tecniche svolte in qualità di RUP.

La Sezione esprime il seguente parere: ““L’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP sia nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 prevede che gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti solo al “proprio” personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Non è possibile, quindi, procedere alla liquidazione delle predette somme nei confronti dei componenti degli organi politici, nominati responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 qualora gli stessi svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti”.