Non impugnare immotivatamente una sentenza contraria, può produrre danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 38 del 9 marzo 2022

L’atto di introduzione del presente giudizio deduce la sussistenza di danno erariale connesso dalla mancata entrata economica derivante dall’abbandono dell’accertamento nei confronti del signor X, in collegamento con la decisione di non impugnare la sentenza della CTP di Parma.

Opina in particolare la procedente Procura che la decisione di resistere ad un ricorso o di impugnare o meno una decisione sfavorevole della Commissione tributaria non può essere qualificata come un atto discrezionale e dunque sottratto al controllo di legalità interno, nonché estraneo alla giurisdizione della Corte dei conti.

L’irrazionalità della scelta, comportante un collegamento a un danno erariale, va legata non solo a una giurisprudenza tributaria di segno contrario rispetto alla sentenza di prime cure, ma anche a un formale parere tecnico contrario del funzionario comunale competente (responsabile del servizio finanziario).

Ritiene parte attrice che la delibera sia sostanzialmente immotivata e, tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate, sia stato il mezzo per fare un sostanziale ed ingiustificato “abbuono” al ricorrente X, i cui rapporti con il Sindaco sono dimostrati dal comune coinvolgimento in vicende di rilevanza penale; in questo scenario, il comportamento asseritamente anomalo della Giunta comunale viene letto in connessione con i fatti rilevati nel procedimento penale che vedono il Sindaco predetto, più che conoscente di X in quanto cointeressato lo stesso in procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Parma.

Il danno erariale risarcibile è stato da parte attrice riconnesso al recupero d’imposta che si sarebbe prodotto a favore del Comune in relazione agli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 sulla base del calcolo dei parametri stabiliti dalla sentenza (favorevole) n. 250/2019, che invece riguardava l’anno fiscale 2012; da tale calcolo risultava la somma – perduta stante la rinuncia all’impugnazione davanti alla CTR dell’Emilia-Romagna – di € 46.193,00.

A seguito della Camera di Consiglio dei giorni 27/10/2021 e 24/11/2021 questa Sezione, con decreti n. 11/2021/R e 14/2021/R, ha accolto le richieste di rito abbreviato e ha determinato le somme dovute a carico dei convenuti

Comments are closed.