Qualsiasi attività commerciale è assolutamente incompatibile con il pubblico impiego, ma l’errore dell’ente evita la colpa grave

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Bolzano, sentenza n 2 del 24 marzo 2022

L’esercizio dell’attività di agenzia di informazioni commerciali, asseverato dal possesso della partita IVA da più di venti anni, è assolutamente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego con la Libera Università di Bolzano, a tempo determinato o indeterminato e con orario di lavoro comunque superiore al 50% di quello previsto per il rapporto di impiego a tempo pieno.

E ciò a prescindere dalla quantità e qualità della attività extra istituzionale in concreto svolta, come erroneamente affermato dal convenuto.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il pubblico dipendente non può costituire, pertanto, neanche le condizioni giuridiche astrattamente idonee a consentirgli lo svolgimento di una qualsivoglia attività commerciale, industriale o professionale, perché la costituzione di un siffatto centro di interessi anche potenziale è considerato dal legislatore un vulnus sostanziale ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed una violazione dei doveri di fedeltà e di esclusività cui è soggetto il lavoratore pubblico

Ad avviso del Collegio, l’amministrazione universitaria, ha espressamente autorizzato lo svolgimento dell’attività dichiarata, ingenerando nel convenuto l’erroneo convincimento che quest’ultima, nei limiti concordati, fosse compatibile con l’impiego pubblico.


Pertanto, difetta, nel caso in esame, l’elemento soggettivo della colpa grave, ove si consideri che il comportamento tenuto dall’amministrazione universitaria, a fronte della intenzione manifestata, e documentata, da parte del convenuto di esplicitare al datore di lavoro pubblico l’attività esterna, attesta la ragionevole convinzione del sig. X della liceità della sua condotta, perché escludibile dal novero di quelle assolutamente vietate dall’ordinamento.

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