Se manca il nesso di occasionalità necessaria, la violenza sessuale non lede l’immagine della PA

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n 103 del 12 aprile 2022


La contestazione di danno erariale formulata dalla Procura Regionale con l’atto introduttivo il giudizio di responsabilità amministrativa, si fonda essenzialmente su tre elementi: la commissione da parte del convenuto B. di un reato, la sua appartenenza all’Arma dei Carabinieri ed il “clamore mediatico” che tale condotta avrebbe ricevuto.


Il Collegio ha ritenuto che nel merito, non sussistono gli elementi idonei a supportare la ipotizzata fattispecie di responsabilità amministrativa imputabile in capo al convenuto.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte, ancorchè non univoca, ha inoltre più volte ripetutamente affermato che, a far tempo dall’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, la pretesa risarcitoria per danni all’immagine della P.A. è azionabile anche per i reati comuni, come nella specie, dei pubblici dipendenti in danno della P.A. (C. conti, sez. Lombardia, 11.10.2021 n.282; id., sez. Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez. Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez. Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez. Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez. Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez. app. Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez. Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr. app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017), alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest’ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.

Più in particolare, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha già riconosciuto il risarcimento del danno all’immagine della P.A. a seguito della commissione di reati di Omissis in situazioni di occasionalità necessaria con compiti d’ufficio.
Tra i vari precedenti, si richiamano: la Sentenza Omissis di questa Sezione, concernente condotte di Omissis poste in essere su prostitute da appartenenti a forze di Polizia, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e la Sentenza Omissis, Omissis sempre per condotte di Omissis commesse da un docente civile di una Accademia Militare nei confronti di due militari-allievi dell’Accademia stessa.
Non mancano poi in letteratura casi di lesioni all’immagine dell’amministrazione scolastica per abusi su minori perpetrati da docenti in occasione di servizio (C. conti, sez.Friuli Venezia Giulia, 2.1.20202 n.1; id., sez.Liguraia, 7.5.2018 n.153).
In tutti i casi sopra richiamati, la Corte dei Conti ha sempre riconosciuto la lesione all’immagine dell’Amministrazione militare a seguito di condotte tenute dai propri funzionari pubblici, civili e militari, integranti gli estremi di reati a sfondo sessuale posti in essere però in situazione di occasionalità necessaria con compiti d’ufficio.
Il Collegio, avendo ben presente gli orientamenti sopra richiamati, non può esimersi, tuttavia, dall’operare una stretta valutazione degli specifici fatti per cui è causa, al fine di pervenire ad una pronuncia di assoluzione per mancanza di uno degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, non essendo ravvisabile nella vicenda in esame, il necessario collegamento fra il fatto-reato ed il ruolo di carabiniere ricoperto dal convenuto. Difetta, in altre parole, l’occasionalità necessaria dei fatti perpetrati con compiti d’istituto, avendo il convenuto agito in contesti privatistici, sotto falso nome e senza evidenziare la qualifica rivestita, in circostanze fattuali che esulano completamente dalle sue mansioni di Carabiniere.
Difatti, il convenuto B., nel caso sottoposto all’esame del Collegio, al momento dei fatti, non rivestiva alcun ruolo istituzionale, non palesava né abusava della sua qualità di pubblico ufficiale per commettere il reato, né, tantomeno, aveva mai riferito alla persona offesa di essere un appartenente all’Arma dei Carabinieri, celando, al contrario, sia la propria qualifica di tutore dell’ordine, sia le altre qualità personali, utilizzando di fatto una identità falsa per commettere il reato.
A differenza dei precedenti sopra richiamati, in cui la lesione del danno all’immagine azionata era ravvisabile in condotte palesemente istituzionali e causalmente legate anche ad altre fattispecie di reato, quali il peculato ex art. 314 e la concussione ex. 317 c.p., connessi e strumentali al coevo reato di Omissis, nel caso di cui alla causa, il convenuto ha sostanzialmente agito come un privato cittadino, senza abusare della propria qualifica e senza commettere altri reati connessi alla qualifica rivestita. Manca, in altre parole, quello che in giurisprudenza viene definito come “nesso di occasionalità necessaria”, inteso come collegamento tra fatto commesso e “munus publicum”.

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