MIUR, decreto 10 dicembre 2021
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 e,in particolare, l’art. 1, commi da 547 a 548-ter, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, (c.d. “decreto Calabria”) in particolare, l’art. 12, e, infine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare, l’art. 2-ter, comma 5, avevano previsto la possibilità, a determinate condizioni, di assumere medici ancora specializzandi, prima della conclusione del percorso di specializzazione.
Vi era, però, la necessita’ delll’adozione di un accordo tra Scuola di specializzazione e a azienda sanitaria. Per evitare disparità sul territorio nazionale, si era previsto l’adozione di un accordo-quadro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Tale schema di accordo quadro, raggiunta l’intesa in data 2 dicembre 2021, è stato adottato, e disciplina le modalita’ di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi. Lo schema di Accordo e’ allegato al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.