Confermato il divieto di stabilizzazione per i lavoratori in somministrazione

Consiglio di Stato, sentenza n. 3477 del 04 maggo 2022

Dopo un iniziale orientamento cautelare favorevole alla posizione rivestita dai ricorrenti originari, la giurisprudenza amministrativa si è orientata in senso negativo sul presupposto della necessità di salvaguardare il principio costituzionale dell’accesso mediante concorso pubblico e, nelle more del giudizio, il Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato con l’ordinanza n. 23 del 2 novembre 2020 la questione di costituzionalità del divieto di stabilizzazione per i lavoratori in regime di somministrazione previsto dall’art. 20, comma 9, del d. lgs. n. 75 del 2017, sotto il profilo della prospettata violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2021 pubblicata il 22 dicembre 2021.


La Corte Costituzionale ha rilevato che l’esclusione dei candidati posti nelle medesime condizioni degli appellanti “non è irragionevole, in riferimento all’art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest’ultimo non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore. Infatti, il contratto di somministrazione – definito come «contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore» (art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015) – costituisce una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall’ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l’imputazione del rapporto a persona diversa dall’effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore. Nell’ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607). Quindi, il contratto tra l’agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l’utilizzatore è una pubblica amministrazione. I lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell’interesse e sotto la direzione dell’ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l’espletamento di procedure concorsuali. Da ciò consegue che non sussiste l’ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente in ragione dell’esclusione dei lavoratori somministrati presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con la modalità prevista dal comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.”

Al riguardo, considera altresì il Collegio che il comma 9 dell’art. 20 del citato D.lgs. prevede espressamente l’esclusione dei rapporti di somministrazione dalle procedure di stabilizzazione, ponendo una disciplina nettamente differenziata da quella dettata dall’art. 1, comma 543, della legge n. 208/2015 richiamato dall’art. 20, comma 10, del d.lgs. 75/17, trattandosi appunto, in questo secondo caso, di una fattispecie caratterizzata da profili di specificità tali da giustificare un differente e più favorevole trattamento, la cui operatività è stata temporalmente circoscritta e che, comunque, non viene in esame.

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