Il carattere modico della somma offerta non fa scattare l’istigazione alla corruzione

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n 21090 dep 31 maggio 2022

È contestato all’indagato X il delitto di cui all’art. 322, secondo comma, cod. pen., perché avrebbe offerto un’utilità non dovuta al Comandante del porto, pubblico ufficiale, onde indurla a compiere un atto contrario ai propri doveri e, segnatamente, affinché senz’altro esprimesse – in linea con la prassi seguita dai suoi predecessori – un parere favorevole propedeutico al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima; in particolare, il X avrebbe offerto trentaquattro biglietti per l’accesso al parco divertimento luna park al Comandante del Porto, che non avrebbe accettato, denunciando i fatti all’autorità giudiziaria il 23 giugno 2020.

Il Tribunale di Roma, con valutazione che non pare certo manifestamente illogica, ha ritenuto nella specie che la modica regalia e il valore di ciascun biglietto, allo stato non accertato, comunque «non poteva essere particolarmente elevato viste , le caratteristiche del sito» e che vi era la consuetudine della famiglia X di donare biglietti omaggio alle forze dell’ordine e alle autorità locali. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che «al di là di tale profilo, l’episodio appare ricostruito in modo piuttosto generico per effetto degli atti di p.g., risultando non chiaramente delineato il collegamento tra l’offerta dei biglietti (che veniva operato prima di qualunque ulteriore discorso e non era accettata) ed il successivo confronto inerente l’iter della pratica». Nel caso di specie, dunque, il Tribunale del riesame, nell’escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato di istigazione alla corruzione passiva, non ha illogicamente obliterato le condizioni di contesto (recte: tutte le circostanze della situazione contingente e le prassi illecite instauratasi in passato), ma ha ritenuto che nel caso di specie il carattere modico della somma offerta assumesse valenza preponderante rispetto agli altri elementi acquisiti e, dunque, non consentisse di ritenere comprovata la serietà dell’offerta, anche in relazione alle dinamiche del colloquio, per come accertate

Comments are closed.