E’ fine anno e torna il famoso interrogativo: posso chiedere i compiti di mio figlio e quelli dei suoi compagni?

Parlando tra amici o genitori, spesso ci si pone gli interrogativi di cui sopra. Sul primo punto di solito non vi sono dubbi e diversi istituti scolastici rilasciano senza problemi i compiti del proprio figlio su cui si esercita la responsabilità genitoriale. La domanda a cui voglio rispondere oggi è: si ha diritto a vedere i compiti e/o i voti dei compagni di classe del proprio figlio?

Dico subito che la riposta è:” SI”, secondo l’ultima pronuncia in materia del Consiglio di Stato ( n. 5502/2015).

Invece, se fate un piccolo sondaggio, a tale domanda si risponde di solito con un coro unanime: “NO!”. Facendo una banale ricerca su Google, la posizione è sempre la stessa: i compiti degli altri ragazzi/bambini non sono accessibili. I siti più precisi e informati citano una sentenza del Consiglio di Stato n. 7650 del 28 ottobre 2010. E’ una sorta di “sentenza-mantra”, ripresa da tantissimi siti, alcuni di carattere tecnico-giuridico.

Ma perchè non si possono chiedere le copie dei compiti? 

La “vulgata” popolare è “per motivi di privacy”. Ovviamente la risposta è sbagliata. Si può chiedere l’anonimizzazione dei compiti, per cui la questione della privacy risulta ampiamente superata.

Allora perchè? 

La motivazione addotta nella sentenza citata dal Collegio è stata la seguente:

…il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Nel caso concreto, la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento. In concreto, poi, i voti molto negativi ottenuti dal minore in quasi tutte le materie, sia nella pagella del primo trimestre, sia in quella intermedia del marzo 2009 (allegati n. 5 e 6 del giudizio di primo grado), dimostrano l’inutilità della richiesta rispetto all’interesse diretto, concreto ed attuale dei genitori che si concretizza, come opportunamente affermato dal giudice di primo grado, “esclusivamente nella tutela della posizione del figliolo”.

Ciò che mi preme evidenziare sono le seguenti motivazioni:

  • non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
  • non si tratta di una procedura comparativa
  • i voti molto negativi ottenuti dal minore in quasi tutte le materie

Questa pronuncia, peraltro isolata, escludeva quindi la possibilità di un “controllo generalizzato”, possibilità, invece, che è stata riconosciuta a partire dal 2016 mediante l’istituto dell’accesso civico generalizzato con l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 (nella versione introdotta dal d.lgs. 97/2016), che così recita al comma 2:

Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull’utilizzo  delle risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,

Quindi il cambiamento introdotto da tale decreto ha fatto parlare di favore dell’ordinamento per una trasparenza e accessibilità totale, per cui oggi l’ordinamento giuridico ammette, anzi “favorisce”, forme diffuse di controllo sull’operato della PA, per cui la prima motivazione della sentenza del 2010 potrebbe essere non più attuale.

Il secondo punto della motivazione della sentenza del 2010 è stato che la valutazione del docente  riguardo l’alunno non è effettuata nell’ambito di una procedura comparativa (come nei concorsi, ad esempio).

Anche su questo punto la sentenza in argomento del Consiglio di Stato (5502/2015), insieme a diverse dei TAR, ha sottolineato che :

in presenza di una valutazione discrezionale di non idoneità a frequentare la classe superiore, sussiste l’interesse a contestare tale giudizio, prendendo conoscenza delle altre valutazioni espresse nei confronti dei compagni di classe. Ciò per verificare se possa essere espressa una censura di disparità di trattamento o di illogicità.

È, quindi illegittimo fondare il rigetto della richiesta di accesso, affermando l’inutilità dell’ostensione rispetto ad un interesse sussistente che si manifesta, invece, come concreto, attuale e diretto e il cui soddisfacimento consente di garantire, proprio attraverso la conoscenza dei documenti amministrativi richiesti, la difesa dinanzi al giudice competente. Non risulta, quindi, rilevante l’affermazione di parte appellante secondo cui la vicenda scolastica di ogni allievo e’ autonoma rispetto alle altre.

Pur, infatti, non trattandosi di valutazioni comparative, e’ evidente come i giudizi espressi possano evidenziare illogicità e disparità di trattamento, se assunti a riferimento della valutazione negativa espressa. In ogni caso, i documenti la cui ostensione e’ stata richiesta non rientrano tra quelli esclusi dall’articolo 24 della legge n.241 del 1990 e vanno quindi esibiti entro il termine di trenta giorni dal deposito della presente sentenza, termine cui dovrà conformarsi l’Amministrazione

Quindi l’ultima pronuncia del Consiglio di Stato ha completamente ribaltato la precedente posizione. 

A ben vedere, però, e qui siamo al terzo punto, la precedente pronuncia faceva anche riferimento ai “pessimi voti ottenuti in quasi tutte le materie”, con ciò adombrando la mancanza di un interesse giuridico rilevante, poichè era veramente arduo ridiscutere i pessimi voti di quasi tutte le materie. Ciò che voglio sostenere, è che probabilmente il giudice nella prima sentenza, a fronte di una situazione negativa generalizzata, non abbia dato il giusto peso all’importanza di una possibile illogicità e disparità di trattamento.

Quindi, in conclusione, gli elaborati e i voti dei compagni di classe del proprio figlio, su cui si esercita la responsabilità genitoriale, sono ormai accessibili, secondo l’ultimo orientamento del Consiglio di Stato.

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