ANAC, delibera n. 273 del 7 giugno 2022.pdf
La vicenda riguarda la Responsabile del servizio residenze protette del Comune la quale, nel periodo 2008/2019, ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso le stesse strutture che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune.
Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell’incarico, ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento – Rup – e di Direttore dell’esecuzione del contratto – Dec – in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni e immediatamente dopo la conclusione di tale rapporto di lavoro. L’Anac contesta la violazione dell’articolo 42 del Codice appalti alla dipendente comunale, e al Comune e la violazione dell’articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.
Il comune ha ammesso di essere consapevole del curriculum della Responsabile Rsa sostenendo però non abbia svolto alcun ruolo nell’ambito della procedura di gara e che la nomina a Dec è avvenuta dopo due anni. L’ente comunale, inoltre, ha ribadito che la dipendente non ha nessun interesse economico o finanziario, neanche potenziale, con il proprio precedente datore di lavoro incidente sui contratti in esame e, a riprova di ciò, ha documentato le numerose contestazioni e penali contrattuali applicate alla coop dalla dottoressa. Ingenti penali che sono state ricordate anche nella replica fornita all’Anac dalla cooperativa.
L’ANAC ha, invece, precisato che non esclude il conflitto il fatto che la stessa dottoressa abbia applicato penali alla coop come mai avvenuto in passato. L’articolo 42 del codice degli appalti è volto a garantire la imparzialità dell’operato del dipendente pubblico, nel duplice ed opposto senso di non avvantaggiare ma neanche danneggiare l’operatore con il quale il dipendente pubblico abbia avuto un pregresso legame. Sicché, anche l’adozione di un certo numero di contestazioni contrattuali (peraltro ritenute dalla stessa coop ingiuste) è sintomatico di una potenziale assenza di imparzialità del dipendente che potrebbe avere ragioni di acrimonia nei confronti del precedente datore di lavoro.