Corte di Cassazione, sentenza n. 19189 del 14 giugno 2022
La Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza di prime cure, ha accolto la domanda di X, di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute relative agli anni 2007, 2008 e 2009, per complessivi 70 giorni.
Deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità più recente (si veda specificamente Cass. n. 14268/2022) ha operato una rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione – nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – offerta dalla Corte di Giustizia (si vedano le tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016). La S.C. ha affermato (si vedano nello specifico i punti 18, 19 e 20 della pronunzia innanzi richiamata, al cui orientamento va data continuità) che i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata. Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore esercitasse il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto alla fruizione delle ferie, garantendo in tal modo che esse rispondano all’effettivo scopo cui sono preposte, quello di apportare all’interessato riposo e relax; 2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
Tanto precisato, è alla luce di detti principi che va corretta la motivazione della Corte di Appello e confermato il diritto del X all’indennità sostitutiva, non perché abbia dato prova della ricorrenza della sussistenza di necessità aziendali obiettive e assolutamente eccezionali, quanto piuttosto perché il datore, su cui incombeva detto onere, non ha né allegato, né dato prova di averlo informato, in modo tempestivo e completo, secondo quanto si è innanzi esposto, della necessità di fruire delle ferie pena la perdita di ogni diritto relativamente ad esse, irrilevante la qualifica dirigenziale rivestita