L’artificioso frazionamento dell’appalto non è di per sè abuso d’ufficio

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 26625 dell’11 luglio 2022

E’ ipotizzato che X, allo scopo di eludere la normativa sugli appalti, avesse artificiosamente parcellizzato i lavori per realizzare opere invece omogenee, così da procedere all’affidamento diretto degli stessi, favorendo intenzionalmente un’impresa, cui avrebbe in tal modo assicurato un ingiusto vantaggio patrimoniale. 

In questa sede si prescinde dalla questione se X abbia eluso la normativa in oggetto, giudizio che peraltro implicherebbe una ricostruzione in fatto e che sarebbe quindi interdetta a questa Corte. Interessa piuttosto osservare che l’area applicativa della fattispecie dell’art. 323 cod. pen. non può essere fatta coincidere sic et simpliciter con l’elemento della violazione di legge. Come noto, la fattispecie di abuso di ufficio è stata oggetto di plurimi interventi legislativi volti a circoscriverne l’ambito applicativo, allo scopo di evitare un’indebita sovrapposizione tra vizio dell’atto amministrativo e area di rilevanza criminale, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà del diritto penale. Ai fini della sua configurazione, sul piano dell’elemento oggettivo, è dunque richiesto che, in conseguenza della violazione di legge, l’agente procuri altresì, per sé o per altri, un vantaggio patrimoniale che il legislatore caratterizza come “ingiusto”. 

La più recente giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che il requisito in oggetto non può formalisticamente coincidere con il riflesso della condotta posta in violazione di legge, pena la vanificazione di un elemento costitutivo della fattispecie (Sez. 6, n. 26429 del 14/04/2021, Ronconi c/Ferrigno, Rv. 281582; Sez. 6, n.12075 del 06/02/2020, Stefanelli, Rv. 278723; Sez. 6, n. 47978 del 27/10/2009, Calzolari, Rv. 245447), la cui previsione mira appunto a circoscrivere il campo applicativo della fattispecie rispetto all’area della mera illiceità amministrativa, garantendo, specularmente, il rispetto del principio di offensività penale. Il predicato dell’ingiustizia esige, di conseguenza, una lettura in chiave sostanziale, dovendo denotare la contrarietà del danno o del vantaggio ad un interesse reale della pubblica amministrazione. 

Nel caso di specie, il vantaggio non era, all’evidenza, “ingiusto”. Quanto all’affidamento delle opere di ristrutturazione dello stadio, l’assegnazione, alla medesima ditta, di lavori aggiuntivi e diversi era stata suggerita da esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della prima deliberazione.

Per una vicenda simile, ma con esito diverso, cfr: https://iusmanagement.org/2021/03/03/laffidamento-diretto-in-violazione-delle-regole-di-evidenza-pubblica-e-ancora-abuso-dufficio/

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