Non ogni violazione dell’obbligo di reperibilità ha rilievo disciplinare

Corte di Cassazione, ordinanza n. 22484 del 18 luglio 2022

Il X, assente per malattia dall’Il al 13 dicembre 2017, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché «sotto la doccia» e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione. L’appellato, peraltro, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti;

Non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest’ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall’art. 2106 cod. civ. e sul piano formale dall’art. 7 della legge n. 300/1970. 

Ciò detto va osservato che il CCNL invocato dalla società ricorrente inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l’assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente; quest’ultima può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale (ed infatti le pronunce richiamate dalla ricorrente – Cass. n. 5420/2006 e Cass. n. 4216/1997 – sono state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la decadenza dal trattamento di malattia) non già ai fini disciplinari, per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono

Dai richiamati principi non si è discostato il giudice del merito che, dopo aver accertato (con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede) che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta dallo stesso tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa l’immediata attivazione del X, una volta avuta contezza di quanto accaduto. 

L’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.

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