Corte di Cassazione, sentenza n. 22435 del 15 luglio 2022
La Corte d’Appello, adita dall’Azienda Sanitaria, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di X e condannato l’Azienda a restituire quanto trattenuto a titolo di IRAP sulle somme erogate per le prestazioni rese in regime di intra moenia.
La Corte territoriale ha premesso che gli appellati avevano agito in giudizio denunciando l’illegittimità della condotta datoriale e degli accordi aziendali con i quali l’Azienda aveva trasferito sui dipendenti, non tenuti al versamento dell’IRAP, l’obbligo di pagamento dell’imposta alla quale solo l’ente era assoggettato.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto legittima la traslazione dell’imposta, senza verificare l’avvenuto rispetto da parte dell’Amministrazione delle condizioni e dei limiti indicati dalla normativa, va cassata con rinvio alla Corte territoriale che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano:
a) l’imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della legge n. 446/1997 sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la «traslazione» a carico del dipendente;
b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intramoenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), deve tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto;
c) le Aziende Sanitarie non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata;
d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l’azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell’attività libero professionale.