Corte di Cassazione, ordinanza n. 23509 del 27 luglio 2022
La sentenza impugnata, dopo aver negato l’esistenza della autorizzazione preventiva, ha correttamente osservato che l’assenza della autorizzazione non sarebbe stata comunque surrogabile da un (ipotetico) previo assenso orale; né, tanto meno, la circostanza della manchevolezza dell’atto autorizzativo poteva essere eclissata dalla sottoscrizione del successivo «nulla osta» sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario da parte della dirigente della struttura
Com’è agevole constatare, trattasi di ragionamento che si appalesa in sintonia con l’indirizzo di questa Corte secondo cui, nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all’espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte dell’amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente (cfr. Cass. n. 20789/07, cit.; cfr. altresì Cass. n. 2737/2016 e Cass. n. 41251/2021).
Le pubbliche amministrazioni, infatti, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da acclarare con atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivati, a tutela dell’erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni attuate autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi (Cons. Stato, sent. n. 783 del 2012, cit.).