Superbonus: il cliente non deve essere vincolato al consulente della banca

AGCM, Provvedimento n. 30234 del 05 luglio 2022

La pratica commerciale che sarebbe stata adottata da X consisterebbe nel condizionare la conclusione dei contratti di cessione del credito d’imposta all’obbligo, per il cliente, di avvalersi, per ottenere il visto di conformità richiesto dalla normativa, di una società di consulenza fiscale convenzionata con la Banca medesima, con aggravio dei costi complessivi del servizio a carico del consumatore/microimpresa.

In risposta all’indagine, gli impegni presentati da X in data 31 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento prevedono l’adozione delle seguenti misure: 1) X si impegna ad integrare le informazioni presenti nel proprio sito web, nel foglio informativo sul prodotto cessione del credito fiscale e nel voucher contenente le credenziali per l’accesso alla piattaforma informatica di Y, al fine di evidenziare ai propri clienti tutte le indicazioni necessarie per una corretta rappresentazione dei servizi offerti da Y e dei relativi costi, in maniera tale da garantire la massima trasparenza possibile in merito alla gratuità del Servizio Basic, alla natura opzionale ed a pagamento del Servizio Full ed all’esatto contenuto di entrambi. In particolare, verrà evidenziata la gratuità dell’utilizzo della piattaforma di Y e la libertà del cliente “di affidare ogni attività di validazione ed asseverazione della documentazione relativa all’intervento oggetto di agevolazione (inclusa l’attività di apposizione del visto di conformità, se necessario), a soggetti di proprio gradimento, da individuarsi sulla base delle disposizioni di legge (art. 119, comma 11, Decreto Rilancio)”, sottolineando, altresì, che tale scelta “non ha alcuna incidenza sul buon esito della cessione del credito d’imposta alla Banca, che in tal senso non effettua distinzioni”

Quindi l’AGCM ha deliberato di rendere obbligatori, nei confronti della società X S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti dalla stessa Società in data 31 gennaio 2022, come descritti nel formulario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

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