Rinnovare un contratto con un soggetto non solvibile, è foriero di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n 48 del 10 agosto 2022

Nella delibera che prorogava la locazione si legge: “a seguito delle verifiche effettuate dall’Ente in ordine alla situazione economico/finanziaria/patrimoniale del debitore si evince un contesto oltremodo compromesso, tale da non garantire la solvibilità e pertanto per ragioni di opportunità e convenienza si ritiene di dover consentire la prosecuzione dell’attività da parte del debitore e pertanto l’occupazione dell’area per il periodo occorrente al saldo delle somme”.

Si consentiva, così, la prosecuzione del rapporto con soggetto notoriamente insolvente e senza pretendere alcuna garanzia. Sopravveniva il fallimento nel corso del 2017 (fallimento senza attivo), la morte del socio illimitatamente responsabile e la rinuncia all’eredità dei chiamati.
La Procura ha contestato ai convenuti un danno alla finanza pubblica provinciale da mala gestio del bene. La scelta amministrativa, imputabile a tutti i convenuti è stata tutt’altro che corretta, legittima, conveniente, economica ed adeguata. Il Comune, difatti, avrebbe potuto rientrare nel pieno possesso materiale del bene, scegliendo come meglio gestire il bene che, fino a quel momento era stato affidato ad un soggetto privato che non aveva onorato i propri debiti nei confronti dell’Amministrazione provinciale. La scelta di proseguire il rapporto con il precedente gestore avrebbe dovuto essere sicuramente accompagnata quanto meno da opportune garanzie personali prestate da terzi. La Giunta, invece, ha ritenuto di non impegnarsi in un’opera di programmazione efficiente del bene pubblico di proprietà, con ciò determinando una “gestione foriera di pregiudizio erariale”, correttamente denunciata e perseguita dalla Procura regionale. Del tutto irragionevole e immotivata si è, quindi, rilevata la scelta, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo e il provvedimento di convalida di sfratto per morosità, di costituire ex novo un nuovo rapporto contrattuale di locazione con il conduttore sfrattato, la cui affidabilità era stata già minata dallo svolgimento del precedente rapporto locatizio

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