ANAC, Delibera numero 376 del 27 luglio 2022
Anche in caso di affidamento diretto, soprattutto in ragione dell’ampliato ambito applicativo previsto dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.l. 76/2020 (che ha modificato le soglie di cui all’art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), la stazione appaltante è tenuta ad una scrupolosa applicazione delle regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse, in quanto trattasi di procedure peculiari, caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l’operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante.
Nel caso di specie, inoltre, assumono rilievo le modalità di rilascio della dichiarazione sui conflitti di interesse, in quanto la stazione appaltante ha acquisito le dichiarazioni ma non le ha protocollate per evitare un aggravio burocratico. L’Autorità, al riguardo, ha chiarito che il RUP deve rivolgere le dichiarazioni al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico (par. 6.3 delle citate Linee Guida ANAC 15); al contempo, l’amministrazione di appartenenza è chiamata a provvedere alla raccolta, alla protocollazione e alla conservazione delle stesse, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura (il par. 6.6 delle citate Linee Guida ANAC n. 15 dispone: “(…) La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.”)
Pertanto, l’omessa conservazione e protocollazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 50/2016, nell’ambito delle procedure in esame, costituisce una violazione delle Linee Guida ANAC n. 15 che, al di là, del suo rilievo formale, assume un’importanza strumentale alla tempestiva verifica dell’effettiva sussistenza di situazioni di conflitto e non consente di dare certezza in ordine alla data nella quale le dichiarazioni sono state rese, in ultimo, incidendo sull’adeguatezza dell’attività di vigilanza cui è chiamata la stazione appaltante, ex art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016. In ultimo, la giustificazione eccepita dalla stazione appaltante non è condivisibile sia per le esposte ragioni, sia in quanto tale (poco impegnativo) adempimento può avvenire unitamente alla protocollazione degli altri atti del procedimento.