L’Antitrust sanziona un avvocato straniero per l’invio massivo di pressanti richieste di risarcimento per presunta violazione di copyright

AGCM, provvedimento PS12170 del 13 settembre 2022

Dalle risultanze istruttorie emerge che l’avv. X (avvocato tedesco) e la società Y (società polacca) hanno effettuato un invio massivo di pressanti richieste di risarcimento standardizzate per la violazione di diritti morali e patrimoniali d’autore sulle fotografie che erano pubblicate sui siti web di alcune micro-imprese, contenenti minacce di costose azioni legali davanti alla giustizia tedesca e finalizzate alla conclusione di onerose transazioni.

Circa la contestazione relativa all’effettiva massività dell’invio, avanzata dall’ avv. X, si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella amministrativa italiana, “[l]a circostanza che la condotta […] sia stata tenuta un numero limitato di volte o abbia interessato un numero contenuto di consumatori [o di micro-imprese] (al limite anche uno solo) è del tutto irrilevante al fine di escluderne l’illiceità”, poiché la normativa europea e nazionale non richiedono la reiterazione della condotta o il coinvolgimento di più consumatori o micro-imprese, attesa anche la natura dell’illecito considerato come di mero pericolo.

In ogni caso, nel corso del procedimento sono stati acquisiti elementi comprovanti la rilevante diffusione della condotta da parte dei professionisti. I contenuti e le modalità con cui sono formulate le richieste in questione sono volte ad indurre i destinatari ad aderire all’onerosa transazione proposta nel timore di esporsi a maggiori spese per una contestazione non adeguatamente circostanziata, in una giurisdizione straniera. Essi risultano contrari alla diligenza professionale e idonei a condizionarne la libertà di scelta, anche tramite un’interpretazione strumentale delle norme sostanziali e processuali sui diritti d’autore e sui diritti connessi.


A tale riguardo rilevano il carattere pressante e perentorio delle richieste di pagamento non accompagnate dal mandato del titolare dei diritti sulle fotografie, né dalla prova della titolarità delle fotografie contestate e della sussistenza delle condizioni di tutela come opera fotografica o fotografia semplice
Inoltre, l’indebito condizionamento delle micro-imprese è altresì rinvenibile nei contenuti della transazione e della “Declaration of Cease and Desist”, che impongono loro un’ammissione di responsabilità e l’adesione a clausole che determinano un significativo squilibrio degli obblighi contrattuali a loro carico, prevedendo una penale di importo manifestamente eccessivo, il riferimento alle tabelle MFM utilizzate in Germania, nonché l’applicazione della legge e della giurisdizione tedesca, senza adeguatamente chiarire i requisiti che questa prescrive per la cessazione della asserita violazione.
I professionisti, a seguito dell’attribuzione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, hanno fornito la documentazione richiesta solo con riferimento alla Società segnalante. Non è stata prodotta, invece, alcuna documentazione riguardo alle altre vertenze con soggetti residenti in Italia nel corso del 2021.


Pertanto, la correttezza delle azioni intraprese dai professionisti nell’anno 2021 nei confronti di microimprese italiane per asserite violazioni dei diritti d’autore deve considerarsi non provata, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell’art. 15, del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, le richieste di pagamento inviate dall’avv. X, per conto di Y, non appaiono conformi all’elevato grado di diligenza esigibile da professionisti del settore della tutela legale dei diritti d’autore on line e risultano idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta delle micro-imprese destinatarie e a indurle ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Tali condotte integrano dunque una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, del Codice del Consumo
Quindi l’Antitrust ha deliberato di irrogare all’avv. X una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro) e di irrogare alla società Y sp.zo.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 35.000 € (trentacinquemila euro).

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