Incentivi per funzioni tecniche non solo per progettazione e tecnici

Consiglio di Stato, parere n 891 del 26 maggio 2022

Con nota n. prot. MAE0060364 del 12 aprile 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio legislativo ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l’espressione del prescritto parere, lo schema di regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi a norma dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Lo schema di regolamento recepisce gli aggiornamenti introdotti alla disciplina degli incentivi dall’articolo 113, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale, rispetto alla normativa previgente (articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge Merloni), legge 17 giugno 1999, n. 140, articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) estende l’ambito del riconoscimento economico, seguendo due direttrici: sul piano oggettivo, dalle sole attività di progettazione negli appalti di lavori, a quelle di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti, di collaudo e verifica di conformità, prevedendo il riconoscimento del beneficio anche per i contratti relativi all’acquisizione di servizi e forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione; sul piano soggettivo, estendendo l’applicazione dell’intervento regolamentare a tutte le figure professionali, con qualifica non dirigenziale, coinvolte.

La relazione ministeriale riferisce, altresì, che lo schema trasmesso recepisce le principali osservazioni espresse dalla Sezione in alcuni pareri formulati sugli analoghi atti regolamentari predisposti da altre amministrazioni (parere n. 145/2021, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, parere n. 281/2021, su richiesta del Ministero della giustizia, parere n. 345/2021, su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ora Ministero della cultura, parere n. 1357/2021 su richiesta della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi).
In particolare, prosegue il Ministero proponente, lo schema all’esame del Collegio tiene conto delle indicazioni formulate dalla Sezione in ordine alla necessità:
– di rispettare l’iter procedurale introdotto dall’art. 113, che pone il regolamento a monte – e non più a valle, come prevedeva la previgente disciplina – della fase di contrattazione decentrata per la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell’ottanta per cento del fondo e delle percentuali di incentivo dovute alle diverse figure professionali;
– di applicare il criterio della modulazione delle risorse rispetto all’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, attraverso la gradazione delle percentuali in ragione degli importi dei lavori, servizi e forniture;
– di rispettare il principio tempus regit actum, per cui la normativa sopravvenuta per l’erogazione degli incentivi ai dipendenti si applica all’espletamento degli incarichi che, pur se affidati anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, non si siano ancora conclusi a tale data (cfr. in particolare, parere della Sezione n. 1357/2021).

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