L’adozione pregressa di provvedimenti pregiudizievoli per l’impresa, non rende il RUP in conflitto di interessi per la gara

Consiglio di Stato, sentenza n. 5724 del 29 novembre 2022

L’appellante sostiene che nella specie si è verificata una violazione del principio generale di imparzialità dell’azione amministrativa in ragione della persona che ha svolto l’istruttoria e preso la decisione e il RUP non aveva la serenità e la terzietà necessarie. Il motivo è infondato.

In sostanza l’appellante sostiene che il RUP avrebbe dovuto astenersi dall’assumere le determinazioni di cui si discute perché è la stessa persona che ha dato vita alle contestazioni dei pregressi comportamenti di X che hanno fatto da base delle determinazioni stesse. Non a caso eccepisce il vizio di violazione del principio di imparzialità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16/05/2016, n. 1961: il dovere di astensione per conflitto di interessi costituisce esplicazione del più generale principio di imparzialità, che a sua volta rappresenta uno dei canoni a cui l’Amministrazione, ex art. 97 Cost., deve informarsi nell’esercizio dell’attività discrezionale).

Ma in chiave generale Cons. Stato, sez. V , 20/12/2018, n. 7170 ha ribadito che non ricorre una situazione di conflitto di interessi nel caso in cui emerga che un dirigente della P.A., nominato presidente di una commissione di gara, abbia adottato, nel corso degli anni nello svolgimento delle sue mansioni, molteplici provvedimenti pregiudizievoli tali da determinare l’insorgere di diverse controversie giurisdizionali con l’impresa concorrente; tale fattispecie non integra alcuna delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. e dall’art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016, in presenza delle quali sussiste l’obbligo di astensione dalle funzioni di commissario, né un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di gravi ragioni di convenienza, di una causa pendente tra le parti o di una grave inimicizia tra le medesime.

Mutatis mutandis il principio è applicabile al caso di specie.

Le ipotesi che normativamente impongono ad un funzionario di astenersi sono di stretta interpretazione. Se così non fosse si aprirebbe la strada alla possibilità per l’impresa di “scegliere” il funzionario chiamato a verificare il possesso di tutti i requisiti.

Nella specie non sussistono le condizioni per affermare che il RUP avrebbe dovuto astenersi dall’intervenire né l’appellante ha fornito un reale principio di prova che consenta di affermare il contrario.

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